Con sentenza n. 2543/2025 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato sul ricorso che l’Automotoclub Storico Italiano aveva presentato, chiedendone l’annullamento, in merito alla Risoluzione n. 2 del 2021 della Regione Lombardia che riconosce il ruolo del Registro Aci Storico nell’assegnazione dell’interesse storico e collezionistico ai veicoli con età compresa tra i 20 e i 29 anni presenti nella Lista di Salvaguardia e iscritti ai Registri Aci Storico.
Il Tar ha confermato la piena legittimità del ruolo di Aci Storico come certificatore dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la validità del concetto di “Lista di Salvaguardia” che seleziona solamente alcune delle auto ultraventennali (ma con meno di 30 anni) secondo principi oggettivi basati sulle caratteristiche di rilievo tecnico, stilistico, storico ma anche in relazione al numero di esemplari sopravvissuti in circolazione. Come è noto, Aci Storico ha introdotto il concetto di “Lista di Salvaguardia” per limitare i benefici fiscali di auto insicure e inquinanti utilizzate per la mobilità quotidiana e non secondo criteri esclusivamente amatoriali.
I Giudici Amministrativi del Tar Marco Bignami (Presidente), Fabrizio Fornataro (Consigliere ed Estensore) e Mauro Gatti (Consigliere) hanno riconosciuto che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nei limiti di manovrabilità tributaria riconosciuti alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tasse automobilistiche e relative esenzioni.



































