Qualche giorno fa avevamo scritto che l’ASI non si sarebbe fermata al dimezzamento dei bolli ottenuto nel Dl semplificazione, ma che avrebbe proposto ulteriori misure a vantaggio dei veicoli ultraventennali dotati di CRS (Certificato di Rilevanza Storica) riportato sulla carta di circolazione. I senatori Saponara, Augussori, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi e Bonfrisco, della Lega, avevano infatti proposto un nuovo documento che prevedeva di portare i mezzi certificati all’esenzione totale del pagamento, documento appoggiato anche dal Senatore Grassi del Movimento 5 Stelle, forza politica che finora non ha mai visto particolarmente di buon occhio queste iniziative.
Sfortunatamente per i collezionisti, la copertura economica individuata dai Senatori per attuare il provvedimento è stata indirizzata dal Governo all’Ires, che sul terzo settore torna al 12%, lasciando senza fondi gran parte degli emendamenti che ne necessitavano; tra questi, quindi, anche la parte del testo sul passaggio all’esenzione totale. Ma è una sconfitta solo parziale, perché c’è un altro paio di punti che meritano attenzione; il testo dell’emendamento, al quale tocca quindi il consueto percorso di votazione tra le Camere, tocca infatti altri temi “caldi” per gli appassionati.
Uno è legato ai limiti alla circolazione in caso di blocchi parziali del traffico per motivi ecologici dei veicoli storici registrati (che verrebbero di fatto equiparati sempre alla categoria meno inquinante). Vorrebbe dire praticamente che le storiche con CRS potrebbero essere esentate da tutte le restrizioni parziali riguardanti i veicoli a propulsione termica, da oggi agli anni a venire, con relativo incremento delle normative europee. Per capirci, se oggi la categoria meno inquinante è la Euro 6.2, le “classiche” verrebbero equiparate a tale classe inquinante, e di conseguenza sarebbero coinvolte negli “stop” delle giornate ecologiche solo qualora queste ultime coinvolgessero i veicoli Euro 6.2. Se domani si passasse a Euro 6.3 o a Euro 7, le storiche equivarrebbero a queste ultime categorie. Un emendamento decisamente ambizioso quindi, che fugherebbe tutti i timori degli appassionati che si stanno preoccupando al pensiero di dover trascrivere il CRS sul libretto, pensando a restrizioni severe da scambiare con il risparmio sul bollo.
L’altro punto importante riguarda la possibilità di riammettere veicoli alla circolazione richiedendo targhe identiche a quelle di prima immatricolazione, sia per numero che per fattura; non proprio una rivoluzione, ma una bella notizia per i cultori dell’originalità, per i quali le targhe originali sono spesso considerate come un plus in sede di valutazione di un veicolo storico.
Se l’emendamento fosse approvato si tratterebbe di un’altra piccola vittoria per appassionati e collezionisti, e di un altro punto messo a segno per l’ASI, che pare aver ritrovato il supporto e l’ascolto politico a cui auspicava da tempo.
Vi riportiamo di seguito il testo della proposta di modifica 3.125 (testo 4), a firma: Saponara, Grassi, Augussori, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi, Bonfrisco.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 1048, capoverso 1-bis, della legge 30 dicembre 2018, n 145, dopo le parole: “con anzianità di” è aggiunta la parola: “prima”
1-ter. All’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per le limitazioni alla circolazione i veicoli di interesse storico in possesso del Certificato di Rilevanza Storica di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli Enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, qualora tale riconoscimento sia riportato sulla carta di circolazione, sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante“.
1-quater. All’articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o di un Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli Enti indicati dall’art. 60 D.Lgs. 30/04/92 (C.d.S.). In caso di reimmatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere le targhe della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa conforme, per dimensioni e caratteristiche, a quella di prima immatricolazione o del periodo storico di costruzione e/o circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti ovvero ai veicoli già circolanti, muniti di Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall’art. 60 D.Lgs. 30/04/92 C.d.S, i cui proprietari intendano richiedere la reimmatricolazione con targhe del periodo storico di costruzione o commercializzazione dei medesimi, a condizione che la sigla alfa numerica prescelta non appartenga ad altro veicolo già circolante”».